Legge di Bilancio e tributi locali: le principali novità
La legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) non ha apportato grandi novità in ambito di tributi locali però come sempre spesso accade ha lasciato dubbi interpretativi su alcuni degli aspetti disciplinati lasciando agli Enti il problema di interpretare quanto disposto.
Proroga coefficienti TARI “più flessibili”
Il comma 38 proroga al 2018 la possibilità per i Comuni di determinare le tariffe TARI in modo più flessibile derogando ai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui al DPR 158/1999.
In particolare il comma 654 della Legge 147/2013 permette anche per il 2018 di adottare coefficienti tariffari (Kc e Kd) superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal decreto citato e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare (Kb) che vanno ad incidere sulla quota variabile della tariffa delle utenze domestiche.
Questa proroga non è stata però coordinata con il disposto dell’art. 1, comma 653 della L 147/2013 che prevede per il 2018 l’obbligo da parte degli Enti di “avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio”.
Questa prescrizione era stata oggetto di richiesta di proroga da parte degli Enti locali che da un lato hanno a disposizione dati sui fabbisogni standard riferiti all’annualità 2013 (quindi non recenti) e dall’altro sentono comunque la necessità di approfondire le analisi svolte per la quantificazione dei fabbisogni standard che si basano anche su indici di costo non significativi.
Chiaramente qualora i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti risultassero inferiori ai fabbisogni standard l’Ente non dovrebbe in alcun modo “giustificarsi” per la quantificazione e determinazione delle tariffe chiedendo alla collettività un sacrificio inferiore allo standard. I problemi potrebbero sorgere se dal confronto con i fabbisogni standard (consultabili nell’area riservata del portale del federalismo Fiscale, in OpenCivitas) risultasse che il costo del Servizio da coprire con la TARI fosse più alto; significherebbe che lo sforzo richiesto ai cittadini per la copertura integrale di tali costi è superiore a quello che si presume essere lo standard e dovrebbe in qualche modo essere motivato.
Per fortuna la locuzione “avvalersi anche dei fabbisogni standard” dà la possibilità all’Ente di poter giustificare in qualche modo il motivo dello scostamento dei costi di servizio senza però doversi adeguare ai fabbisogni stessi e quindi coprire ugualmente il 100% dei reali costi del servizio.
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