I Camion Vela pagano la pubblicità ordinaria
Negli ultimi anni è sempre più frequente incontrare nelle strade cittadine o in sosta prolungata in punti strategici della circolazione urbana e particolarmente appetibili dal punto di vista pubblicitario promozionale i così detti “camion-vela”, veicoli realizzati e/o trasformati e concretamente utilizzati per l’esclusivo esercizio dell’attività pubblicitaria.
Ma come devono pagare tali veicoli l’imposta di pubblicità e soprattutto a quale Ente?
Il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, istitutivo dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, che ha abrogato, a decorrere dal 01.01.1993 la previgente normativa di cui al DPR 26.10.1972, n. 639, prevede all’art. 1 che la pubblicità esterna sia soggetta ad imposta a favore del Comune nel cui territorio è effettuata.
All’art. 5 del medesimo D.Lgs., disciplinante il presupposto impositivo, si prevede che: “La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta di pubblicità. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.
L’art. 12 del medesimo D.lgs. 507/93 disciplina la pubblicità ordinaria mentre l’art. 13 disciplina la pubblicità effettuata con veicoli.
Dove collochiamo i “camion-vela”?
I Veicoli denominati “camion-vela” rientrano tra i veicoli ad uso speciale di cui all’art. 54 del C.d.S (D.Lgs. 285/1992) ed elencati alla lettera q) dell’art. 203, comma 2, del Regolamento attuativo (DPR 495/1992). Le così dette autopubblicitarie o “camion vela”, costituendo impianti pubblicitari mobili e non fissi possono circolare o sostare liberamente, fermi restando i requisiti di dimensioni, caratteristiche costruttive e posizionamento della pubblicità.
L’unico “limite” se così si può dire, è dato come per qualsiasi altro tipo di veicolo dall’art. 6, comma 4, lettera f) del Codice della Strada (che fa ritenere vietata la sosta di veicoli privati qualora sia superiore nel medesimo stallo a 48 ore consecutive con conseguente rimozione del veicolo e sanzioni pecuniarie a seconda del caso) ma dal punto di vista “fiscale” tale limite è irrilevante in quanto sono le peculiari caratteristiche del mezzo pubblicitario usato che rendono applicabile a seconda dei casi la disciplina di cui all’art. 12 anziché dell’ articolo 13 del 507/93.
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